L.R.
06 GIUGNO 2002, N. 8
"Disposizioni
per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 19 giugno 2002, n. 27
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La presente legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente
abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle
attività antropiche.
ARTICOLO
2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute
nell'articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si
assumono inoltre le seguenti definizioni:
a)
per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del
territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;
b)
per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle
condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;
c)
per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti
sonore naturali ed antropiche.
ARTICOLO
3
(Competenze
della Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale adotta, con il supporto dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell'articolo 6
comma 1, lett. c) e sentita la
Commissione Consiliare competente, il piano regionale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 10.
2.
La Giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente
legge con particolare riferimento a:
a)
i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica
di cui all'art. 7;
b)
le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento
delle imprese di cui all'articolo 13;
c)
i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di
controllo previsti dall'articolo 14 della legge n. 447/95.
ARTICOLO
4
(Competenze
delle province)
1.
Sono attribuite alle province, in attuazione dell'articolo 5 della legge n.
447/95, le seguenti funzioni amministrative:
a)
coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione
alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani
comunali di risanamento acustico;
b)
predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a
livello provinciale e intercomunale;
c)
controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in
ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione
provinciale;
d)
esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato
adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani
di risanamento;
e)
approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti
dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29
novembre 2000.
2.
Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto
dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell'articolo
3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.
ARTICOLO
5
(Competenze
dei comuni)
1. I Comuni:
a)
esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'articolo
6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla
presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;
b)
approvano i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 13 predisposti
dai titolari di impianti o di attività rumorose;
c)
valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti
gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia
eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal
ricevimento;
d)
svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli
edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997.
ARTICOLO
6
(Competenze
dell'ARPA)
1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa
assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998,
n. 9, provvede a:
a)
istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse
dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo
regionale ambientale;
b)
attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio
regionale;
c)
supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 10;
d)
supportare i Comuni e le Province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite
dalla presente legge;
e)
esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi
sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 15;
f)
esercitare le funzioni di controllo previste dall'articolo 19.
ARTICOLO
7
(Classificazione
acustica)
1.
La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'articolo 1,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997,
contiene:
a)
la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla
normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati
dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;
b)
l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari
previste dall'articolo 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
c)
la normativa tecnica di attuazione.
2.
I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme
regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 adottano il piano di
classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario
coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva
verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione
acustica e l'eventuale revisione dello stesso.
3.
Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela
dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si
riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e
la salute della popolazione.
4.
Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per
territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un
commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente,
con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.
5. I Comuni e le Province si avvalgono
dell'ausilio tecnico dell'ARPA.
ARTICOLO
8
(Aree
di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico)
1.
Con la classificazione acustica di cui all'articolo 7, i Comuni il cui territorio
presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno
facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore
inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo
i seguenti criteri:
a)
l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto
attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero
attraverso specifici atti regionali o provinciali
b)
la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione
d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;
c)
la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell'anno
ed a porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la
zonizzazione;
d)
i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere
inferiori ai valori di qualità stabiliti dallo Stato per la corrispondente
classe di territorio.
ARTICOLO
9
(Piano
comunale di risanamento acustico)
1.
I Comuni adottano il Piano comunale di
risanamento acustico entro un anno dal
verificarsi dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 447/95. Il piano è predisposto in coerenza con le
norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 e recepisce il contenuto
dei piani predisposti dalle società o enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5
della legge n. 447/95.
2.
Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato
all'articolo 7, comma 2 della legge n. 447/95.
3.
Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui
all'articolo 18, prima della sua approvazione è sottoposto alla Provincia, la
quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza, formula proposte e
osservazioni.
4.
Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione,
alla Provincia, all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio.
5.
In caso di inerzia del Comune nell'adozione del piano di risanamento acustico,
la Provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l'ausilio
dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a
carico dell'amministrazione comunale inadempiente.
ARTICOLO
10
(Piano
regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)
1.
Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le
Province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il Piano stabilisce le
priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai
piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.
2.
Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto,
per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti
dall'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95, predisposti dagli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
ARTICOLO
11
(Valutazione
di clima acustico)
1.
Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista
dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende
realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita
relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base
dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma
2.
2.
La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al Comune che, avvalendosi
del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto,
finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico.
ARTICOLO
12
(Documentazione
di impatto acustico)
1.
La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste
dall'articolo 3, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il
potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8
commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.
2.
Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati
inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al
comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di
sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità
della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite
previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone
limitrofe maggiormente tutelate.
3.
Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi,
sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la
documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla
denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
ARTICOLO
13
(Piano
di risanamento delle imprese)
1.
Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica
comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità
delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono
direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei
criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3,
presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i
tempi entro i quali è previsto l'adeguamento.
2.
Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le
imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del
Regolamento n. 761/01/CE (EMAS).
3.
I Comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneità delle soluzioni
proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro
attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne
l'effettiva e puntuale esecuzione.
4.
Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi
ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di
cui al comma 1.
5.
Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4,
della legge n. 447/95.
ARTICOLO
14
(Emissioni
sonore da attività temporanee)
1.
Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un
periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere
tali tipi di attività, quali ad esempio:
a)
cantieri;
b)
spettacoli, concerti e comizi;
c)
sagre, feste, fiere e luna park;
d)
manifestazioni sportive all'aperto.
2.
Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95,
autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al
comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:
a)
le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;
b)
l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle
modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
c)
i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli
orari di svolgimento dell'attività.
3.
La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme
regolamentari previste dall'articolo 3, deve essere inoltrata da parte del
titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui
territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del
Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
ARTICOLO
15
(Requisiti
acustici passivi degli edifici)
1.
I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di
ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, devono essere corredati, sulla base di criteri determinati dalle norme
regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 del progetto acustico redatto
da un tecnico competente in acustica
ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2.
La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto
di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del
certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto
tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle
opere con le previsioni del progetto.
ARTICOLO
16
(Partecipazione)
1.
Le autorità competenti nell'ambito delle varie procedure disciplinate dalla
presente legge garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi
alla tutela dall'inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei
medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.
ARTICOLO
17
(Sperimentazione
ed innovazione)
1.
La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle
conoscenze nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.
2.
Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo
sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio
territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando
progetti o iniziative in questo settore.
ARTICOLO
18
(Tecnico
competente in acustica ambientale)
1.
La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica
ambientale, come definita all'articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo
modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2.
Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale è la figura
professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma
6 della legge n. 447/95. In particolare:
a)
la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica
dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa
vigente;
b)
la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici
passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli
stessi;
c)
la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;
d)
la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui
all'articolo 8 della legge n. 447/95;
e)
la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e
quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
f)
la classificazione acustica del territorio comunale;
g)
le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.
3.
Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è
equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria per i tecnici
residenti nel proprio territorio.
4.
La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo
dell'acustica ambientale.
ARTICOLO
19
(Controllo
e sanzioni amministrative)
1.
Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.
2. L'applicazione delle sanzioni stabilite
dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente
competente.
3.
Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento
dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali
ricadenti nel territorio di più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla
Provincia territorialmente competente.
4.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta
allo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono
introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad
attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.
ARTICOLO
20
(Norma
finanziaria)
1.
Per l'anno 2002 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli
10 e 17 della presente legge, quantificati in 103.300,00 euro, si fa fronte con
gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.007 del
Bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata "Progetti e
ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile".
2.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà determinata
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c)
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
3.
Ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000
n. 13, a partire dal 2003, con legge finanziaria regionale possono essere
determinate risorse per l'incentivazione delle attività di cui agli articoli 7
e 9 della presente legge, a valere sugli stanziamenti allocati nella unità
previsionale di base 05.1.007, parte spesa, denominata "Progetti e ricerche
in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile".
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti,
sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO
21
(Norme
finali)
1.
I regolamenti di cui all'articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
(BUR) del regolamento di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), i Comuni adottano il
piano di classificazione acustica previsto all'art. 7.
3.
Entro i termini indicati al comma 2 i Comuni adeguano i propri regolamenti o ne
adottano di specifici in ordine a:
a)
controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal
traffico veicolare;
b)
controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto
dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;
c)
svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo
pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.
4.
I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto
alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle
disposizioni della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui
al comma 2.
5.
Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'articolo 2, comma 8 della
legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei
requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante
lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di
entrata in vigore della legge n. 447/95.
ARTICOLO
22
(Modificazioni
di leggi regionali)
1.
All'articolo 3, comma 2 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31 è soppressa la lettera e).